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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE INFORMALE
“ L’ IMMAGINE DEL MITO “
Art.1 Denominazione,
sede e durata
Ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione Italiana e delle norme in essa contenute nella parte prima, titolo 1, è costituita l’associazione informale “L’immagine del mito” con sede in Bacoli (Na), via
Molo di Baia n.1, in data 16 luglio 2014.
La sua durata è illimitata.
Art.2 Scopo
L’ associazione nasce con l’intento di contribuire alla promozione ed alla valorizzazione dell’immagine e delle risorse culturali, ambientali,produttive,artistiche,archeologiche ed umane del territorio dei Campi Flegrei ed, in primis, del territorio del Comune di Bacoli.
Art.3 Attività
L’associazione intende studiare,programmare e realizzare direttamente e/o con il concorso di enti pubblici e privati nonché associazioni nazionali ed estere iniziative,attività ed eventi direttamente o indirettamente idonei al raggiungimento dello scopo di cui all’art.2.
Art.4 Ammissione soci
L’associazione è aperta a quanti vorranno iscriversi previo domanda da inviare per postao a mezzo posta elettronica all’attenzione del Presidente dell’associazione che la sottoporrà al consiglio direttivo per l’accoglimento.
Tutti i soci hanno diritto all’informazione sull’andamento della associazione ed ai suoi documenti. Il comportamento dei soci verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza ed onesta’ nel pieno rispetto dello statuto e delle linee programmatiche previste.
Art.5 Organi sociali
Gli organi sociali previsti sono:
Assemblea dei soci
Presidente
Consiglio Direttivo
Tesoriere
Le funzioni degli organi sociali e le norme interne sono regolati da apposito regolamento redatto dai soci costituenti l’associazione.
Art.6 Risorse
L’associazione trae le risorse per il proprio funzionamento e per l’attuazione delle attività dalle entrate derivanti da contributi,sponsorizzazioni,donazioni ,sottoscrizioni e quanto altro possibile.
Art:7 Rendicontazione
L’associazione redige un rendiconto annuale economicofinanziario e sulle attività svolte entro il mese di febbraio dell’anno successivo.
Art:8 Scioglimento dell’associazione
L’associazione può essere sciolta per la mancanza del numero minimo di tre unità e per la volontà espressa dai soci a maggioranza assoluta.